lunedì 11 ottobre 2010

STATUTO TERRE DES EGALES

(atto pubblico notaio Sergio Lenhardy
repertorio n.30346 raccolta 10.327)


Articolo 1 - denominazione 
E' costituita un’associazione denominata “TERRE DES ÉGALES”.
Articolo 2 - durata e sede 
L'associazione ha durata illimitata e, al momento, ha sede legale in via dei Lauri n. 2, interno 1 - cap. 63039 San Benedetto del Tronto (AP).
L’associazione potrà istituire sedi operative e secondarie, che verranno individuate dal Consiglio Direttivo, in tutto il territorio italiano, dell’Unione Europea e di qualunque altro Stato.
Articolo 3 - scopo 
L'Associazione non ha fine di lucro.
Scopo dell’associazione è quello di realizzare progetti di solidarietà e cooperazione internazionale in favore di paesi in via di sviluppo, iniziative e progetti interculturali che favoriscano uno scambio di saperi e opportunità tra nord e sud del mondo e promuovano in ogni luogo i fondamentali diritti dell’essere umano, in un’ottica di pace e integrazione tra i popoli.
Tale finalità sarà rivolta a soggetti di ogni età, condizione ed estrazione sociale, inclusi soggetti vertenti in gravi condizioni di disagio o a rischio di marginalizzazione e sarà realizzata attraverso programmi di sviluppo economico e sociale rivolti a popolazioni di paesi svantaggiati, programmi che favoriscano impiego e produttività in aree depresse con particolare attenzione allo sviluppo economico endogeno, a forme di cooperativismo, impresa sociale e mutualismo, progetti che favoriscano l’inserimento equo dei paesi terzi nel contesto del commercio internazionale, programmi di assistenza medica e sostegno a soggetti portatori di handicap o colpiti da gravi malattie, tutela dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e salvaguardia della condizione femminile, attività di promozione della cultura e dell’arte, promozione dell’interculturalità anche in ambito scolastico e valorizzazione delle specifiche identità culturali, iniziative promuovano il dialogo interreligioso, che diffondano la conoscenza degli universali diritti umani e civili e ne consentano l’accesso anche alle fasce più svantaggiate della popolazione, organizzazione di eventi, rassegne, convegni, seminari di sensibilizzazione e approfondimento, dibattiti, proiezioni di film e documentari, mostre, corsi di formazione e pubblicazioni utili al perseguimento delle finalità associative, viaggi solidali volti alla conoscenza diretta delle società implicate nelle varie forme di intervento, alla valorizzazione del relativo patrimonio culturale e ambientale nonché alla messa in atto di azioni umanitarie e atti di beneficienza. A tutto ciò si aggiunga ogni strumento o iniziativa eticamente conformi e utili al raggiungimento degli scopi associativi.
Tutto quanto espresso potrà essere messo in atto dall’associazione sia direttamente, attraverso l’operato dei soci o di altri soggetti ad essa riconducibili, sia attraverso la collaborazione con enti terzi di qualsiasi tipo e nazionalità.
L’associazione potrà organizzare e promuovere le sue varie attività in ambito nazionale e internazionale.
L’associazione potrà agire anche in aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nel rispetto delle formalità di autorizzazione richieste da enti e soggetti interessati.
Articolo 4 – risorse economiche 
L’associazione non ha fini di lucro e agirà nel rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati qualora siano utili al raggiungimento dei suoi fini.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, convegni o campagne di sensibilizzazione.
E’ espressamente vietata all’associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
L’associazione trarrà risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati
b) eredità, donazioni e legati
c) contributi dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio della medesima dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’associazione redigerà annualmente il rendiconto economico-finanziario che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci secondo le modalità di cui all’articolo 14 del presente statuto.
Al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo e la sua uniforme disciplina, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati.
Articolo 5 - prestazioni e donazioni
L’associazione può favorire lo sviluppo e le attività di altre associazioni o enti o persone giuridiche, sempre nel rispetto dei fini comuni, sotto forma di prestazioni di opera, contributi o donazioni di qualunque tipo.
Articolo 6 - Soci 
Il numero dei soci è illimitato. L'associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'associazione. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci ordinari, persone fisiche, associazioni o enti, che condividono gli scopi dell’associazione e ritengono di poter garantire un positivo apporto al conseguimento dello scopo dell' associazione stessa. I soci sono ammessi a norma del successivo articolo 7.
Articolo 7 - ammissione dei Soci 
La domanda di ammissione per i nuovi soci, deve essere diretta al Presidente dell'associazione e deve contenere: la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo statuto ed i regolamenti nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali.
Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo all’unanimità e alla sua prima riunione utile. In caso di mancata unanimità ai sensi dell'articolo 21 decide, inappellabilmente, l'assemblea dei soci con le modalità previste dall'articolo 16.
In caso di accettazione della domanda, il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 giorni dalla data di accettazione che verrà comunicata, al diretto interessato, tramite lettera, fax o e-mail.
Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo comunica l’esito senza l'obbligo di indicarne i motivi.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Articolo 8 - diritti e obblighi dei Soci
Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a recedere dall’appartenenza all’associazione, ad essere eletti, se maggiorenni, alle cariche sociali.
I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.
I soci sono tenuti altresì a pagare le quote sociali, determinate nella misura dal Consiglio Direttivo, per tutta la durata del vincolo associativo.
Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i rapporti con l'associazione sarà quello risultante dal libro dei soci. E’ obbligo di ciascun socio comunicare a mezzo lettera, fax o e-mail eventuali variazioni del proprio domicilio.
Articolo 9 - quota sociale 
La quota sociale a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo.
Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio o di scioglimento dell’associazione per qualsiasi ragione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua.
E’ comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori, che saranno comunque a fondo perduto.
Le quote sociali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non solo elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Articolo 10 - cessazione della qualità di Socio 
Gli associati cessano di appartenere all’associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.
Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell’associazione ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’associazione;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento della quota associativa richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea nel termine assegnatoli dal Presidente del Consiglio Direttivo (messa in mora);
c) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni e alla deliberazioni degli Organi sociali;
d) la cui esclusione si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità. Se l’unanimità non viene raggiunta, il Consiglio Direttivo deve convocare l’assemblea dei soci che delibera ai sensi dell’articolo 21 del presente statuto.
Articolo 11 - Organi dell’Associazione 
Sono organi dell'Associazione:
a) L'assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice-Presidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Sindaci Revisori.
Articolo 12 - Assemblea dei Soci, poteri 
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
L’assemblea:
a) approva il rendiconto economico e finanziario entro il 30 aprile di ogni anno;
b) provvede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;
c) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
d) determina eventuali indennità o emolumenti da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo nei limiti fissati dal D.Lgs 460/1997;
e) delibera sulle modifiche al presente statuto;
f) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
g) delibera sull’ammissione dei nuovi soci qualora il Consiglio Direttivo non abbia raggiunto l’unanimità richiesta dal precedente articolo 7;
h) delibera sulla decadenza dei soci qualora il Consiglio Direttivo non abbia raggiunto l’unanimità richiesta dal precedente articolo 10;
i) delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
l) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.
Articolo 13 - Assemblea dei Soci, convocazione 
L’assemblea è convocata, sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, l’ora, del luogo e l’ordine del giorno, comunicato per lettera ordinaria o per fax o per posta elettronica almeno 8 giorni prima della data stabilita per la convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un’ora.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarla o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci dell’associazione con diritto di voto.
L'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o presso il domicilio di un Socio.
Articolo 14 - assemblea dei Soci, quorum costitutivi e deliberativi 
Salvo quanto previsto dal successivo articolo, l’assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci in regola con il versamento delle quote. In seconda convocazione l’assemblea delibera qualunque sia la presenza dei soci intervenuti.
Le deliberazioni sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, qualora riportino il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
Sono ammesse deleghe esclusivamente tra soci. Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di cinque soci.
Articolo 15 - assemblea dei Soci, quorum costitutivi e deliberativi particolari 
Per le delibere concernenti
a) modificazioni dello Statuto sociale;
b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
c) esame della richiesta di ammissione di nuovi soci, trasmessa dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;
d) decadenza dalla qualità di socio ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto;
l’assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci in regola con il versamento delle quote ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci in regola con il versamento delle quote.
Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e in regola con il versamento delle quote sociali eccetto che per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ove occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti e in regola con il versamento delle quote, sia in prima che in seconda convocazione.
Articolo 16 - assemblea dei soci, presidenza e verbali 
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Presidente, o un segretario verbalizzante da lui nominato, provvede alla redazione e trascrizione del verbale di ciascuna assemblea sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell’associazione a disposizione di qualunque socio che ne faccia richiesta di consultazione e copia.
Articolo 17 - Consiglio Direttivo, composizione 
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.
Articolo 18 - Consiglio Direttivo, durata in carica e modalità 
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per un quinquennio e i componenti uscenti sono rieleggibili. I componenti possono essere scelti soltanto tra i soci.
All'atto della costituzione il Consiglio Direttivo e il Presidente sono nominati dai soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo può altresì decidere di eventuali emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi amministrativi o di controllo nei limiti fissati dal D.Lgs 460/1997.
Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, quest’ultimo potrà procedere alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dei componenti già in seno al Consiglio Direttivo.
Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti, Il Consiglio si intenderà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e dovrà convocare senza indugio l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 19 - Consiglio Direttivo, poteri 
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’associazione e decide in merito alla destinazione delle risorse economiche dell’associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
a) predispone il rendiconto economico e finanziario depositandolo presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione a disposizione di tutti i soci;
b) delibera di avvalersi di eventuali apporti di terzi nella gestione delle iniziative promosse dall’associazione nonché, laddove i mezzi in possesso dell’associazione non fossero sufficienti, di affidare parte della realizzazione di dette iniziative a soggetti terzi, di avvalersi di consulenze tecniche e di ricerca esterne;
c) delibera all'unanimità sull'ammissione dei nuovi soci e sull’eventuale decadenza dalla qualifica di socio in applicazione degli artt. 7 e 10 del presente statuto;
d) verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
e) determina la quota sociale annua a carico degli associati.
La rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi spetta al Presidente; può spettare agli altri membri del Consiglio Direttivo solo per specifiche attività determinate dallo stesso Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell’associazione in giudizio spetta sempre al Presidente.
Articolo 20 - Consiglio Direttivo, tempi e modalità delle riunioni 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque almeno una volta l’anno per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Le adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le delibere sul punto d) dell'articolo 19 del presente statuto devono essere adottate all'unanimità dei presenti.
Articolo 21 - Presidente 
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni e adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, convoca l’assemblea dei soci e la presiede, ne esegue le deliberazioni, sovrintende all'andamento generale dell'Associazione.
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Articolo 22 – Segretario 
Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni della Presidenza e del C.D. e redige i verbali delle riunioni.
Articolo 23 - Tesoriere 
Il Tesoriere cura l’ordinaria amministrazione dell’associazione, è incaricato della riscossione delle quote associative e delle altre entrate e tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro dei Soci. Per tali incombenze, previa delibera del C.D., potrà avvalersi anche di collaboratori esterni all’Associazione.
Articolo 24 - Collegio dei Sindaci Revisori 
Il Collegio è composto da 3 Sindaci Revisori nominati dall’Assemblea; essi nominano, al loro interno, il Presidente del collegio e la loro nomina ha durata biennale; interviene nei casi previsti dallo Statuto e dalla Legge e avrà cura di riunirsi almeno una volta l’anno prima dell’approvazione del bilancio consuntivo redigendo apposita relazione, da portare a conoscenza dei Soci nel corso dell’Assemblea.
Può effettuare tutte le verifiche sull’operato finanziario del C.D. e del Tesoriere ritenute opportune.
Articolo 25 - patrimonio, composizione 
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquistati, nonché dalle risorse economiche contemplate dall’articolo 4 del presente Statuto.
Articolo 26 - anno sociale e finanziario 
L'anno sociale e finanziario dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 Dicembre.
Articolo 27 - scioglimento dell’associazione 
Decidendo i soci in tempo e per qualsiasi causa di sciogliere l'associazione l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.
Il Patrimonio residuo sarà destinato ad uno o più enti o associazioni con fini analoghi a quelli indicati nel presente statuto.
Articolo 28 - norme di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.